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Spettacoli viaggianti

Modulistica per autorizzazione e cessazione spettacoli viaggianti

Descrizione

La legge considera spettacoli viaggianti i circhi, i parchi giochi, le attrazioni e gli spettacoli allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso (ad esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici da intrattenimento), classificate per tipologia nell’elenco approvato con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali (Decreto interministeriale 23 aprile 1969 e s.m.i.).

Sono considerate attrazioni le singole attività di spettacolo viaggiante comprese nella sezione I dell’elenco interministeriale citato (giostra per bambini, autoscontro, ecc.).
Ogni attività di spettacolo viaggiante deve essere progettata, costruita, collaudata e utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di standard di buona tecnica emanate da tali organismi, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
Ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione o è previsto il primo impiego dell’attività medesima o è presente la sede sociale del gestore. Con la procedura di riconoscimento l'attrazione viene munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune.
Oltre al riconoscimento della singola attrazione di spettacolo viaggiante, per l'esercizio dell'attività, il singolo esercente deve essere autorizzato ai sensi dell’’art. 69 del Tulps (testo unico delle disposizioni di pubblica sicurezza). Si tratta di una autorizzazione di polizia che deve essere richiesta da chi esercita l'attività di mestiere e che può essere rilasciata previa verifica dei requisiti morali dell'esercente ex art. 11 del TULPS e ex art. 67 d.lgs 159/2011 (codice antimafia). In base all'art. 11 tulps, salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

  1.  a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
  2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Inoltre, le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolista viaggiante è rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza dell’esercente all'inizio dell'attività e non è soggetta a scadenza. È invece soggetta a revoca, nel caso in cui nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata, o quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La messa in esercizio della singola attrazione registrata da parte dell'imprenditore autorizzato ex art. 69 tulps, è soggetta a sua volta, al rilascio di una autorizzazione, ex art. 68 tulps. da parte del Comune sul cui suolo è posta in esercizio l'attrazione. Se l’attività si svolge su suolo pubblico o privato ad uso pubblico, inoltre, è necessario il rilascio del provvedimento di concessione di area pubblica. All’interno della categoria degli spettacoli viaggianti assume una particolare importanza l’attività circense. Le attività circensi che impiegano animali devono ottenere dal Comune anche l’autorizzazione prevista dalla legge regionale sul benessere animale. Tale autorizzazione è subordinata al parere vincolante dell’azienda sanitaria locale, dipartimento di sanità pubblica veterinaria, competente per territorio, la quale verifica, per quanto concerne gli aspetti relativi al benessere ed alla sanità animale, il rispetto dei requisiti tecnici previsti dalle norme regionali.
Il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante è soggetta alla disciplina dei regolamenti comunali.

Tipo documentoModulo
Numero e dataMod. domanda autorizzazione rev. del novembre 2010
Data di pubblicazione8 novembre 2010
OggettoDomanda autorizzazione spettacoli viaggianti
AutoriSerena Talamucci, Responsabile Area Tecnica e SUAP
FormatiPDF
Licenzepubblico dominio
Attenzione

"Si informa che per tutti gli eventi previsti in questo comune,  in previsione dell’inizio della stagione estiva, intesi come “manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e/o trattenimento”, ovvero forme di spettacolo o intrattenimento che si svolgono per un periodo ditempo limitato, all’aperto o al chiuso, in luoghi non ordinariamente adibiti a queste attività nei quali sono eventualmente predisposti allestimenti, è necessario presentare istanza, nelle forme e nella metodologia prevista (SCIA –  Richiesta di rilascio autorizzazione) all’Ufficio SUAP del Comune di Bibbona almeno 30 gg prima dell’evento, corredata dal Piano Sicurezza Safety e Security  e dai rispettivi allegati, per consentire lo svolgimento dell’istruttoria in tempi congrui. Si ricorda che lo svolgimento di pubblici spettacoli e/o trattenimenti temporanei, siano essi realizzati all’aperto o in luoghi chiusi pubblici o privati, è sottoposto ai procedimenti di cui agli articoli 68, 69 e80 del T.U.L.P.S (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del relativo regolamento di attuazione. Gli eventi in oggetto necessitano dunque di uno specifico titolo autorizzativo, in determinati casi subordinato alla verifica della “agibilità” del luogo, ossia alla verifica della presenza di tutte le condizioni di sicurezza, sia sotto l’aspetto della prevenzione incendi che per l’aspetto igienico-sanitario.

Documento

Ufficio responsabile

Ufficio SUAP

Piazza C. Colombo 1, 57020 Bibbona

Telefono: (+39) 0586 672 221

Email: commercio@comune.bibbona.li.it

Email: l.bondi@comune.bibbona.li.it 

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