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Al via l'accatastamento semplificato per gli impianti a biomassa

Camini, stufe e caldaie

Data:

Descrizione

La nuova normativa
Con la pubblicazione sul BURT n. 1 Parte Seconda del 15/03/2023 della Delibera n.222 del 06-03-2023 recante ad oggetto "Prime indicazioni merito alle modalità per accatastamento, gestione e manutenzione degli impianti termici alimentati a biocombustibile solido in attuazione dell'articolo 23 ter comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39" entra in vigore l'obbligo di cui al punto 5 dell'Allegato a) della delibera stessa.

In cosa consiste questo obbligo?
Se nella abitazione è presente un generatore alimentato a biomassa con potenza utile nominale inferiore ai 10 kW il responsabile dell'impianto (cioè il proprietario della casa o l'inquilino in caso di locazione) deve provvedere ad un "accatastamento semplificato" dell'impianto.

Perché la Regione ha deciso di porre questo obbligo?

Come sai la presenza di sostanze inquinanti in atmosfera (come ad esempio le famigerate polveri sottili PM10) è causa di molti problemi di salute per tutti noi. Tra i principali fattori inquinanti delle nostre città ci sono proprio gli impianti a biomassa. I dati scientifici dicono che un caminetto emette polveri fini PM10 per 840 grammi / giga joule, una stufa a legna 760, una a pellet 29. Pensate che una caldaia a metano (quelle che abbiamo nelle nostre case) emette 0,2 / giga joule.

Che significa? Che a parità di energia prodotta un camino aperto inquina quanto 4200 caldaie!

Forse adesso ti è più chiaro perché la Regione vuole sapere quanti camini e stufe sono presenti sul proprio territorio: questo dato è fondamentale per mettere in relazione la diffusione di questi impianti e i fenomeni di inquinamento da PM10, al fine di migliorare le politiche per il contrasto dell'inquinamento atmosferico.

Per ulteriori informazioni clicca visita la pagina www.siert.regione.toscana.it/cit_accatastamento.php

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Ultimo aggiornamento: 25/01/2024, 10:30

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