Denuncia fiscale vendita alcolici
L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge 58/2019
Descrizione
A seguito dell'approvazione del Decreto Crescita, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, è stato reintrodotto l'obbligo della denuncia fiscale per la vendita di alcolici anche per quelle attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate: esercizi pubblici, intrattenimento pubblico, ricettivi, mense aziendali, spacci annessi ai circoli privati.
Infatti, con l'articolo 13-bis introdotto dalla legge di conversione del D.L. viene disposta l'abrogazione della precedente disposizione, cosicché tutti i soggetti di cui sopra sono nuovamente tenuti a richiedere la licenza in questione, a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della L. 58/2019.
L’obbligo di denuncia fiscale è dunque reintrodotto a decorrere dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della Legge.
Gli esercenti dovranno provvedere ad inoltrare all’Agenzia Dogane e Monopoli competente per il tramite dell'Ufficio SUAP del Comune di Bibbona:
- endo-procedimento ADM1 reso disponibile dalla Regione Toscana attraverso piattaforma STAR;
- Denuncia di attivazione di esercizio di vendita per quanto attiene alla disciplina dell’accisa utilizzando il modello messo a disposizione dall'Ufficio delle Dogane di Livorno munito di 2 marche da bollo da € 16 da assolvere obbligatoriamente mediante apposita dichiarazione (in allegato).
Tipo documento | Modulo |
Numero e data | Mod. G V3 giugno 2012 |
Data di pubblicazione | 1 luglio 2019 |
Oggetto | Istanza per il rilascio licenza di vendita prodotti alcolici |
Autori | Serena Talamucci, Responsabile Area Tecnica e SUAP |
Formati | |
Licenze | pubblico dominio |